Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), e), d), e f), non puo' fare domanda di passaggio all'impiego civile. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianita' di servizi) occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera n) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da piu' di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art57 · fonte su Normattiva