I sottufficiali che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'articolo 69 ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, continueranno a rimanere in servizio conservando il grado e l'anzianita' acquisiti. I sottufficiali di cui al comma precedente che non siano riconosciuti idonei cessano dal servizio conservando il grado e l'anzianita' acquisiti e sono collocati, a seconda dell'eta' e della idoneita' fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 29.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art73 · fonte su Normattiva