Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformita' della legge, alla realizzazione delle finalita' di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art3 · fonte su Normattiva