Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettera a), b) e c) dell'articolo 27. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 27; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art34 · fonte su Normattiva