Il vice brigadiere in ferma volontaria o rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e della rafferma e' stabilita dalle vigenti disposizioni. Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art37 · fonte su Normattiva