Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 38
Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali. La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
