Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente o continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio, ferma restando la decorrenza di essa, si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art36 · fonte su Normattiva