Art. 52
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' di anni cinquantacinque. Tali obblighi sono: rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
