Art. 59
La perdita del grado e' disposta con decreto dal Ministro. La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3), e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7). Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma, dell'articolo 36, la perdita dal grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6) e 7), dell'articolo 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente o continuativo. Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado e', quando ne ricorrono le condizioni, iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
