Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art50 · fonte su Normattiva