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Il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, in base alle risultanze di accertamenti disciplinari, che al militare sia da infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 43, ne fa proposta, per tramite gerarchico, al comandante generale, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, invece, che il militare sia passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina. 5 Il Ministro e il comandante generale possono disporre direttamente che siano eseguiti accertamenti disciplinari nei confronti di un militare per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43. Ogni decisione, in tal caso, e' rimessa all'autorita' che ha disposto gli accertamenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 12- 26 maggio 1994, n. 197 (in G.U. 1a s.s. 01/06/1994, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 della stessa legge."
Testo in vigore dal 2 giugno 1994 al 1 gennaio 2017
