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Ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai finanzieri scelti e ai finanzieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente, da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni 65, compete la indennita' speciale prevista dagli articoli 4 e 21, a decorrere dal 1 gennaio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data. La suddetta indennita' speciale compete anche sino, al compimento del 65° anno di eta', al personale di cui al precedente comma che si sia trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 18 gennaio 1968
