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Ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai finanzieri scelti e ai finanzieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente, da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni 65, compete la indennita' speciale prevista dagli articoli 4 e 21, a decorrere dal 1 gennaio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data. La suddetta indennita' speciale compete anche sino, al compimento del 65° anno di eta', al personale di cui al precedente comma che si sia trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1967, n. 1264
2La L. 20 dicembre 1967, n. 1264 ha disposto (con l'art. 1) che "Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 13 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennita' speciale al personale cessato dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennita' speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianita' di servizio maturata."
Testo in vigore dal 18 gennaio 1968 al 1 gennaio 2017
