Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 100 — Collocamento in disponibilità

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Il personale puo' essere collocato in disponibilita' per soppressione di posti, per riduzione di organico o quando ricorra l'applicazione dell'art. 49, sempre che non sia possibile utilizzarlo in altre funzioni di qualifica pari od inferiore. Al collocamento in disponibilita' si procede nell'ordine inverso dell'anzianita'.19 Il personale in aspettativa per motivi di interesse privato, appartenente a qualifica il cui organico sia stato nel frattempo ridotto, viene collocato senz'altro nella posizione di disponibilita' dalla data della riduzione dell'organico. La disponibilita' non puo' avere durata superiore a due anni. Il collocamento in disponibilita' e' disposto con provvedimento motivato:

  • a)dal Ministro, per il personale direttivo e per il personale rivestito delle qualifiche di segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore e equiparate, di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti;
  • b)dal direttore generale, per il rimanente personale. Il provvedimento di collocamento in disponibilita' e comunicato all'interessato almeno un mese prima della decorrenza stabilita. Al personale in disponibilita' competono lo stipendio e gli assegni per carico di famiglia, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e prestazioni straordinarie. Il personale in disponibilita' e' soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in servizio, in quanto applicabili.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1981, n. 564

19

La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) l'abrogazione del primo comma dell'art. 100 della L. 26 marzo 1958, n. 425, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1981 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 28 ottobre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1981, n. 564

    La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) l'abrogazione del primo comma dell'art. 100 della L. 26 marzo 1958, n. 425, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art100 · fonte del testo