Art. 100 — Collocamento in disponibilità
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Il personale puo' essere collocato in disponibilita' per soppressione di posti, per riduzione di organico o quando ricorra l'applicazione dell'art. 49, sempre che non sia possibile utilizzarlo in altre funzioni di qualifica pari od inferiore. Al collocamento in disponibilita' si procede nell'ordine inverso dell'anzianita'.19 Il personale in aspettativa per motivi di interesse privato, appartenente a qualifica il cui organico sia stato nel frattempo ridotto, viene collocato senz'altro nella posizione di disponibilita' dalla data della riduzione dell'organico. La disponibilita' non puo' avere durata superiore a due anni. Il collocamento in disponibilita' e' disposto con provvedimento motivato:
- a)dal Ministro, per il personale direttivo e per il personale rivestito delle qualifiche di segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore e equiparate, di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti;
- b)dal direttore generale, per il rimanente personale. Il provvedimento di collocamento in disponibilita' e comunicato all'interessato almeno un mese prima della decorrenza stabilita. Al personale in disponibilita' competono lo stipendio e gli assegni per carico di famiglia, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e prestazioni straordinarie. Il personale in disponibilita' e' soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in servizio, in quanto applicabili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1981, n. 564
19La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) l'abrogazione del primo comma dell'art. 100 della L. 26 marzo 1958, n. 425, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1981 al 16 dicembre 2010
