Art. 102 — Richiamo dalla disponibilità
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Il dipendente in disponibilita' e' richiamato in servizio, secondo l'ordine di anzianita', quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si verifichino vacanze nella medesima qualifica od in qualifica inferiore dello stesso gruppo, purche' sia riconosciuto in possesso delle necessarie attitudini. Il dipendente riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianita' posseduta alla data del collocamento in disponibilita'.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
