Art. 103 — Sanzioni disciplinari
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le sanzioni disciplinari sono:
tolto: 1) il rimprovero scritto;
tolto: 2) la multa;
tolto: 3) la riduzione dello stipendio;
tolto: 4) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;
tolto: 5) la retrocessione;
tolto: 6) la revoca dall'impiego;
tolto: 7) la destituzione. Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto della Azienda di rivalersi dei danni subiti, ai sensi del precedente art. 35. La multa e la retrocessione non si applicano al personale direttivo. La riduzione dello stipendio si applica al solo personale direttivo. Le sanzioni disciplinari e le relative motivazioni sono trascritte nello stato matricolare. Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state piu' gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art103 · fonte del testo