Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 105 — Riduzione dello stipendio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La riduzione dello stipendio non puo' superare il quinto ne' avere durata superiore a tre mesi.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
