Art. 112 — Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il personale incorre nella multa o nella riduzione dello stipendio:
tolto: a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nell'articolo precedente;
tolto: b) per inosservanza dell'orario di servizio;
tolto: c) per assenza arbitraria non superiore a due giorni;
tolto: d) per contegno non corretto od indecoroso verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso il pubblico;
tolto: e) per condotta irregolare;
tolto: f) per tolleranza di irregolarita', di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;
tolto: g) per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori od oggetti;
tolto: h) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarita' dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art112 · fonte del testo