capo I — SANZIONI DISCIPLINARI E MANCANZE PER LE QUALI SI APPLICANO.
- Art. 103 — Sanzioni disciplinari
- Art. 104 — Multa
- Art. 105 — Riduzione dello stipendio
- Art. 106 — Sospensione dal servizio con privazione dello stipendio
- Art. 107 — Assegno alimentare
- Art. 108 — Retrocessione
- Art. 109 — Revoca dall'impiego
- Art. 110 — Destituzione
- Art. 111 — Mancanze punibili con il rimprovero scritto
- Art. 112 — Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio
- Art. 113 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni
- Art. 114 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni
- Art. 115 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni
- Art. 116 — Mancanze punibili con la retrocessione
- Art. 117 — Mancanze punibili con la revoca dall'impiego
- Art. 118 — Mancanze punibili con la destituzione
- Art. 119 — Destituzione di diritto
- Art. 120 — Devoluzione delle ritenute per multe e per riduzione dello stipendio
- Art. 121 — Concorso di mancanze
- Art. 122 — Concorso di più persone nella mancanza
- Art. 123 — Tentativo
- Art. 124 — Circostanze attenuanti