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Nei concorsi, le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono, complessivamente, superare la meta' dei posti messi a concorso. Nei concorsi per l'assunzione nelle qualifiche del personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e di quello dell'esercizio non appartenente al personale dirigente, qualora non vengano coperti dai destinatari tutti i posti riservati ai sensi del precedente comma, l'eventuale differenza viene conferita fino a concorrenza di un quinto dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria, ai candidati risultati idonei:

  • a)che siano figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda;
  • b)che siano lavoratori dipendenti da imprese private che gestiscono servizi per conto dell'azienda stessa;
  • c)che gestiscano assuntorie ferroviarie o vi coadiuvino. Se in relazione al limite di cui al primo comma del presente articolo si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione di carriera.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art12 · fonte del testo