Art. 11 — Titoli speciali per il personale delle navi traghetto
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1977 al 16 dicembre 2010. 401 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto e' prescritto il possesso di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezione capitani e sezione macchinisti, per gli ufficiali navali e di macchina; il possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 20 grado, per gli ufficiali marconisti; ed il possesso di diploma di licenza elementare per il restante personale. Sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti per ciascuna delle qualifiche iniziali:
tolto: a) per gli ufficiali navali, la patente di capitano di lungo corso e non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale;
tolto: b) per gli ufficiali di macchina, la patente di macchinista navale di 1ª classe, valida anche per le motonavi, e non meno di un anno di navigazione effettiva, in qualita' di ufficiale macchinista dirigente la guardia; b-bis) per gli ufficiali marconisti, il certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio telegrafiche siano classificate di 1ª o 2ª categoria;
tolto: c) per i motoristi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, la patente di meccanico navale di 1° o 2° grado e non meno di un anno di navigazione, con la qualifica di meccanico navale registrata alla matricola della Marina mercantile o la provenienza dalla marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista;
tolto: d) per gli elettricisti, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della marina militare o da una scuola professionale oppure, aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della Marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;
tolto: e) per i carpentieri, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del Codice della navigazione;
tolto: f) per i marinai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di marinaio;
tolto: g) per i carbonai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1a categoria, con la qualifica di carbonaio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art11 · fonte del testo