Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 123 — Tentativo
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Il tentativo, quando sia configurabile e non sia contemplato espressamente come mancanza autonoma, e' punito con la sanzione prevista per la mancanza perfetta, diminuita di un grado.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
