Art. 46 — Tentativo di conciliazione - Disposizioni processuali
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 (in relazione all'art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392), 24, commi 1 e 2, e 42, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - nella parte in cui consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi legali, senza prevedere altresì il pagamento delle spese processuali - in quanto, con riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza, la non simmetrica costruzione della disposizione impugnata e di quella assunta come 'tertium comparationis' (art. 55 l. n. 392 del 1978), lungi dal determinare la prospettata disparità di trattamento, trova la sua giustificazione nella diversità di 'ratiò sottesa ai due strumenti procedimentali, che costituiscono sistemi in sé compiuti, affatto autonomi e diretti a regolare materie non omogenee; ed in quanto, con riferimento alla denunciata lesione dei diritti di difesa e di azione - posto che la disposizione in esame si limita a ricollegare al pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosità dedotta in giudizio; e che tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la sua incidenza sul processo solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5 l. n. 203 del 1982, facendo venir meno la relativa 'causa petendì - resta fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in particolare la responsabilità per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale può comunque chiedere la condanna del convenuto ex art. 91 cod. proc. civ., instando affinché venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attraverso la quale è dato al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. - S. n. 139/1984. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 46 Contratti agrari
La non obbligatorieta` per le vertenze di lavoro del preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione nella necessita` di raccordare con l'azione giudiziaria le disposizioni dei contratti collettivi, che in genere prevedono l'esperibilita` solo facoltativa della conciliazione dinanzi alle associazioni sindacali. Per le cause agrarie di competenza pretorile non puo` ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione, chiaramente finalizzato ad evitare la pendenza giudiziaria della lite, un adempimento vessatorio di difficile osservanza ne` un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identita` tra la materia del lavoro e quella dei contratti agrari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 930, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - v. S.n. 63/1977.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 409 c.p.c. · Art. 431 c.p.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1982
urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art46 · fonte su Normattiva