Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 134 — Diritto di difesa
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Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione o da quello, se posteriore, in cui gli atti del procedimento sono stati messi a sua disposizione, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi nonche' di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
