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Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione o da quello, se posteriore, in cui gli atti del procedimento sono stati messi a sua disposizione, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi nonche' di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art134 · fonte del testo