capo II — COMPETENZA E PROCEDIMENTO PER LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.
- Art. 125 — Competenza a giudicare le mancanze
- Art. 126 — Consiglio di disciplina Sede - Composizione - Competenza
- Art. 127 — Modalità per la nomina e per il funzionamento del Consiglio di disciplina
- Art. 128 — Procedimento per le mancanze punibili con il rimprovero scritto e con la multa
- Art. 129 — Instaurazione formale del procedimento disciplinare
- Art. 130 — Procedimento per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio
- Art. 131 — Procedimento per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio
- Art. 132 — Instaurazione del procedimento per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione
- Art. 133 — Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132
- Art. 134 — Diritto di difesa
- Art. 135 — Accertamenti aggiuntivi
- Art. 136 — Difese aggiuntive
- Art. 137 — Procedimenti davanti al Consiglio di disciplina
- Art. 138 — Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare
- Art. 139 — Trattazione orale
- Art. 140 — Incidenti di servizio e casi gravi
- Art. 141 — Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare
- Art. 142 — Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento
- Art. 143 — Trattamento di missione al personale prosciolto ascoltato dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di disciplina, dal Comitato di esercizio o dalla Commissione disciplinare di servizio
- Art. 144 — Estinzione del procedimento
- Art. 145 — Riapertura del procedimento disciplinare