Art. 133 — Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Terminati gli accertamenti, l'autorita' competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilita' di questi. La comunicazione da farsi all'incolpato deve indicare il luogo e il giorno a decorrere dal quale l'incolpato stesso potra' prendere visione e copia degli atti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art133 · fonte del testo