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Decorso il termine previsto nel precedente articolo, il Consiglio di disciplina, se non ritiene sufficienti gli accertamenti, chiede, all'autorita' che ha promosso la azione, un supplemento di indagini su fatti specifici. Il Consiglio di disciplina, ove lo ritenga utile e necessario, ha anche facolta' di disporre qualsiasi ulteriore accertamento e di sentire, senza giuramento, testimoni e periti.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art135 · fonte del testo