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Nella trattazione orale un relatore, designato dal presidente del Consiglio di disciplina, riassume gli elementi raccolti e le circostanze accertate a carico dell'incolpato, nonche' le difese da questi presentate e le deposizioni a discarico. Finita la relazione, il Consiglio ascolta il funzionario che aveva condotto gli accertamenti, per le sue eventuali osservazioni, nonche' l'incolpato. Terminata la trattazione orale e ritiratisi gli estranei al Consiglio, il Consiglio medesimo procede alle proprie determinazioni per la espressione del parere sulla sanzione da infliggere e la relativa motivazione. Qualora esistano piu' proposte, il presidente mette ai voti quella meno favorevole all'incolpato e, sucessivamente, se necessario, le altre. Il Consiglio prende le proprie risoluzioni secondo il libero convincimento dei componenti, acquistato dall'esame di tutti gli elementi desunti dagli atti ed emersi durante la trattazione orale, tenendo anche conto dei precedenti dell'incolpato risultanti dal suo fascicolo personale e di quanto emerga da un eventuale giudizio penale. Il parere del Consiglio di disciplina deve essere comunicato, senza indugio, all'autorita' competente per le successive determinazioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art139 · fonte del testo