Art. 5 — Cause di esclusione dal concorso o dall'impiego
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'esclusione dal concorso o dall'impiego, nei casi in cui questo possa conferirsi senza concorso, puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Non possono partecipare a concorsi ne' accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. L'esclusione viene disposta con decreto motivato del ministro. Tale facolta' puo' essere delegata al direttore generale o, in caso di concorsi compartimentali, ai direttori compartimentali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art5 · fonte del testo