Art. 164 — Forme e garanzie per l'accertamento della idoneità fisica
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'accertamento della inidoneita', fisica, agli effetti della dispensa dal servizio, e' eseguito mediante visita collegiale di tre medici dell'Azienda. Il risultato della visita, con l'indicazione della inidoneita' constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato, per iscritto, all'interessato con lo avviso che ha facolta' di chiedere, per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione, una visita di revisione in cui, a proprie spese, puo' farsi assistere da un medico di fiducia. La visita di revisione viene eseguita da un Collegio di tre medici, tra i quali il direttore del servizio sanitario o un suo delegato. Durante gli accertamenti sanitari e fino alla decorrenza del provvedimento di dispensa, il personale che vi venga assoggettato si considera assente per malattia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art164 · fonte del testo