Art. 164 — Forme e garanzie per l'accertamento della idoneità fisica
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L'accertamento della inidoneita', fisica, agli effetti della dispensa dal servizio, e' eseguito mediante visita collegiale di tre medici dell'Azienda. Il risultato della visita, con l'indicazione della inidoneita' constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato, per iscritto, all'interessato con lo avviso che ha facolta' di chiedere, per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione, una visita di revisione in cui, a proprie spese, puo' farsi assistere da un medico di fiducia. ((La visita di revisione viene eseguita da un Collegio di tre medici, tra i quali il direttore del servizio sanitario o un suo delegato)). Durante gli accertamenti sanitari e fino alla decorrenza del provvedimento di dispensa, il personale che vi venga assoggettato si considera assente per malattia.
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
