Art. 166 — Stipendio dell'ultimo mese di servizio
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Il dipendente che lascia definitivamente il servizio ha diritto a percepire, per tutto il mese in corso, lo stipendio intero o ridotto di cui fruisce, salvo che sia dimissionario, decaduto, revocato o destituito, nei quali casi la retribuzione cessa con l'ultimo giorno di effettivo servizio. In caso di morte dell'agente il diritto a percepire lo stipendio intero o ridotto per tutto il mese in corso passa agli eredi.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
