Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 166 — Stipendio dell'ultimo mese di servizio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il dipendente che lascia definitivamente il servizio ha diritto a percepire, per tutto il mese in corso, lo stipendio intero o ridotto di cui fruisce, salvo che sia dimissionario, decaduto, revocato o destituito, nei quali casi la retribuzione cessa con l'ultimo giorno di effettivo servizio. In caso di morte dell'agente il diritto a percepire lo stipendio intero o ridotto per tutto il mese in corso passa agli eredi.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art166 · fonte del testo