Art. 131 — Procedimento per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio sono accertate mediante documenti o disposizioni scritte. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti il funzionario all'uopo normalmente incaricato dal direttore centrale o compartimentale, ovvero dal direttore generale, se trattasi di personale direttivo con qualifiche di ispettore capo e superiori, contesta, per iscritto, la mancanza all'incolpato. L'incolpato, entro dieci giorni dalla comunicazione, ha facolta' di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico e, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, di prendere visione e copia degli atti. L'autorita' competente a giudicare la mancanza, provvede sulle richieste dell'incolpato e, quando ritiene sufficiente l'accertamento dei fatti, decide sulla sanzione da infliggere, previo il parere del Consiglio di disciplina per il personale direttivo, e, per il restante personale, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per oltre dieci giorni:
tolto: a) del comitato di esercizio, qualora il procedimento riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali;
tolto: b) di una commissione disciplinare di servizio, composta dal capo del servizio, dal funzionario destinato, normalmente, a sostituirlo e dal capo dell'ufficio cui appartiene il giudicabile, qualora il procedimento riguardi dipendenti addetti alle sedi centrali dei servizi. Le determinazione difformi dal parere del comitato di esercizio o della commissione disciplinare di servizio devono essere motivate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art131 · fonte del testo