Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 183 — Avanzamenti del personale subalterno

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nel primo anno di applicazione della presente legge saranno scrutinati per la promozione alla qualifica di usciere capo solo coloro che vengono inquadrati nella qualifica di usciere di la classe ad personam e che abbiano almeno tre anni di anzianita' nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, complessivamente. Qualora con tali promozioni non si coprano interamente i posti di pianta disponibili, concorrera' alle promozioni per i posti residui il personale inquadrato nella qualifica, di usciere che abbia almeno tre anni di anzianita' nella qualifica medesima.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art183 · fonte del testo