Art. 183 — Avanzamenti del personale subalterno
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel primo anno di applicazione della presente legge saranno scrutinati per la promozione alla qualifica di usciere capo solo coloro che vengono inquadrati nella qualifica di usciere di la classe ad personam e che abbiano almeno tre anni di anzianita' nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, complessivamente. Qualora con tali promozioni non si coprano interamente i posti di pianta disponibili, concorrera' alle promozioni per i posti residui il personale inquadrato nella qualifica, di usciere che abbia almeno tre anni di anzianita' nella qualifica medesima.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art183 · fonte del testo