Art. 182 — Personale subalterno utilizzato in mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici indicate nell'art. 29
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 293 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale subalterno degli uffici del preesistente ordinamento che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto nell'ultimo triennio mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici, di cui all'art. 29, per 500 giornate di effettivo servizio, puo' essere inquadrato, se provvisto di licenza di scuola media o di titolo di studio equipollente, nelle qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato tecnico e aiuto applicato stenodattilografo, purche' ritenuto non demeritevole dalle commissioni di avanzamento. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale di cui al primo comma che sia sprovvisto del titolo di studio in esso indicato, previo superamento di un esame di idoneita' con prove scritte, orali ed eventualmente pratiche e grafiche a carattere professionale. L'inquadramento di cui ai comma precedenti viene effettuato nei limiti dei posti disponibili nelle qualifiche indicate nel primo comma e in base a graduatorie, da compilarsi per ogni servizio e per ogni qualifica di inquadramento, comprensive degli agenti di cui ai primi due comma e di quelli di cui al successivo art. 188, tenendo conto del grado di provenienza, dell'anzianita' di grado e di servizio e del numero delle giornate di prestazioni nelle mansioni indicate al primo comma, quali elementi concorrenti alla formulazione delle graduatorie stesse; in caso di parita', la precedenza e' determinata in base ai criteri di cui al terzo comma dell'art. 63. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al terzo comma che non ottenga l'inquadramento nelle qualifiche indicate nel primo comma, dopo effettuati opportuni spostamenti di personale per ricoprire eventuali posti disponibili di alcuni servizi con dipendenti eccedenti in altri, sara' inquadrato nella qualifica di aiutante del personale ausiliario degli uffici, nei limiti dei posti disponibili in quest'ultima qualifica, operando, anche in tal caso, gli opportuni spostamenti di personale da servizio a servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art182 · fonte del testo