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I frenatori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano utilizzati per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nell'ultimo triennio, nelle mansioni di controlleria o di dirigenza dei convogli, possono essere nominati conduttori, previo giudizio favorevole delle commissioni d'avanzamento. Possono, altresi', essere nominati conduttori i frenatori che per ugual periodo di tempo risultano utilizzati nelle mansioni di conduttore principale del preesistente ordinamento, avendone la prescritta abilitazione. La nomina, a conduttore e' subordinata al conseguimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'abilitazione alla controlleria sui treni o alla dirigenza dei convogli. Nel primo triennio di applicazione della presente legge i frenatori utilizzati per almeno trecento giornate di effettivo servizio negli ultimi due anni in mansioni superiori e che abbiano conseguito le prescritte abilitazioni possono essere nominati assistenti viaggianti, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento. Le graduatorie per i passaggi suddetti saranno distinte per ogni qualifica e verranno formulate col criterio del merito comparativo.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art190 · fonte del testo