Art. 191 — Personale dei depositi locomotive e di macchina
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Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alla qualifica di capo deposito principale sono riservate, nel limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nella qualifica di capo deposito di 1ª classe ad personam che abbia almeno tre anni di anzianita' complessiva nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il personale inquadrato nella qualifica di capo deposito di 1ª classe, che, al 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima abbia almeno tre anni di azianita' nella qualifica di provenienza e di inquadramento, puo' essere inquadrato nella qualifica di capo deposito di la classe ad personam, nel limite dei posti che in quest'ultima qualifica si renderebbero annualmente vacanti sulla base delle piante organiche in vigore al 1 gennaio 1958. Il personale inquadrato nella qualifica di capo deposito puo' essere promosso alla qualifica di capo deposito di 1ª classe al compimento del quinto anno di anzianita' complessiva nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, purche' non ritenuto demeritevole dalle competenti commissioni d'avanzamento. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto mansioni di aiuto macchinista viaggiante per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui trecento nell'ultimo triennio, puo' essere nominato aiuto macchinista, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
