Art. 195 — Idonei dei concorsi di cui all'art. 60, secondo comma, del preesistente regolamento del personale
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I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, essendo risultati idonei nei concorsi interni indetti in base all'art 60, secondo comma, del preesistente regolamento per le qualifiche indicate nell'allegato I del medesimo regolamento, non ottennero la promozione alla qualifica superiore per essersi classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, saranno promossi, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, a partire dalla, data di entrata in vigore della presente legge, dopo esaurite le graduatorie ancora in atto e man mano che si verificheranno le vacanze nella qualifica da conferire. Tali promozioni saranno effettuate in base a graduatorie uniche per ogni qualifica da conferire, tenendo conto dell'ordine cronologico dei concorsi indetti nel precedente ordinamento con limitazione di posti e dello ordine di merito, nell'ambito delle graduatorie dei singoli concorsi.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
