Art. 20 — Esenzione dal periodo di prova
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((Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare nella qualifica di assunzione il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza.)) Il mancato conseguimento delle abilitazioni o l'esito negativo degli esami di idoneita', ove prescritti per la nomina a stabile, comportano, comunque, la restituzione dei dipendenti ferroviari alla qualifica di provenienza e l'assegnazione, nel ruolo relativo, del posto precedentemente occupato.
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
