Art. 25 — Sanzioni disciplinari per il personale in prova
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzione; comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, e' il direttore generale. Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, e' prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facolta' di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorita' previste dall'articolo 125. In questo caso, il personale in prova e' punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed e' applicabile altresi' l'articolo 124 (circostanze attenuanti).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art25 · fonte del testo