Art. 26 — Esito del servizio di prova e nomina a stabile
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al termine del periodo di prova si procede alla nomina a stabile se la prova ha dato esito favorevole e se risultano soddisfatte le condizioni prescritte dall'art. 17. La valutazione del servizio di prova, ai fini del precedente comma, viene compiuta sulla base del rapporto informativo e della nota di qualificazione, che debbono essere compilati, ai sensi degli articoli 70 e 71, al termine del servizio prestato. Le nomine a stabile sono deliberate dalla stessa autorita' cui compete, a norma dell'art. 18, la facolta' di provvedere alla nomina in prova.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art26 · fonte del testo