Art. 96 — Scadenza dell'aspettativa per motivi di salute
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale collocato in aspettativa per motivi di salute deve essere sottoposto, alla scadenza della, medesima, a nuovo accertamento sanitario nei modi previsti nell'art. 93, e, se riconosciuto idoneo, ha l'obbligo di riprendere servizio nel termine stabilito dalla Azienda, Scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 92 - ove perduri lo stato di inabilita' e l'Azienda non ritenga di far uso della facolta' prevista nel terzo comma dell'articolo medesimo, oppure, dopo che sia stato fatto uso di questa facolta' - il dipendente viene dispensato dai servizio, sempre che non ricorra la applicazione dell'art. 49 e salvo il diritto al trattamento di quiescenza. L'aspettativa per motivi di salute puo' essere revocata quando, d'ufficio o a domanda dell'interessato, venga accertato, nei modi stabiliti nell'art. 93, che e' venuta a cessare la causa che l'aveva determinata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art96 · fonte del testo