Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il personale collocato in aspettativa per motivi di salute deve essere sottoposto, alla scadenza della, medesima, a nuovo accertamento sanitario nei modi previsti nell'art. 93, e, se riconosciuto idoneo, ha l'obbligo di riprendere servizio nel termine stabilito dalla Azienda, Scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 92 - ove perduri lo stato di inabilita' e l'Azienda non ritenga di far uso della facolta' prevista nel terzo comma dell'articolo medesimo, oppure, dopo che sia stato fatto uso di questa facolta' - il dipendente viene dispensato dai servizio, sempre che non ricorra la applicazione dell'art. 49 e salvo il diritto al trattamento di quiescenza. L'aspettativa per motivi di salute puo' essere revocata quando, d'ufficio o a domanda dell'interessato, venga accertato, nei modi stabiliti nell'art. 93, che e' venuta a cessare la causa che l'aveva determinata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art96 · fonte del testo