Art. 210 — Congedo ordinario per l'anno 1957
Il congedo ordinario spettante per l'anno 1957 ai seguenti dipendenti dell'azienda ha la durata di giorni: 18 e mezzo per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª e 3ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti), 12° e per gli uscieri, che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio; 21 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che abbiano compiuto dieci anni di Servizio; 17 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio.
Testo vigente dal 29 aprile 1958
