Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 210 — Congedo ordinario per l'anno 1957

Il congedo ordinario spettante per l'anno 1957 ai seguenti dipendenti dell'azienda ha la durata di giorni: 18 e mezzo per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª e 3ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti), 12° e per gli uscieri, che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio; 21 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che abbiano compiuto dieci anni di Servizio; 17 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio.

Testo vigente dal 29 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art210 · fonte del testo