Art. 211 — Assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalita' previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima ((...)).5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
Testo vigente dal 13 aprile 1963
