Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 211 — Assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalita' previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima ((...)).5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Testo vigente dal 13 aprile 1963

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963. 18 parole tolte.

… il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima tolto: e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente leggeaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art211 · fonte del testo