Art. 211 — Assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalita' previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963
