Art. 22 — Trattamento economico
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Il personale in prova o esentato dal servizio di prova ai sensi del precedente art. 20, ha diritto allo stipendio iniziale della qualifica, previsto per il personale stabile dall'annessa tabella (allegato n. 5). Nel caso, pero', di provenienza da altri gruppi della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o da ruoli di altre pubbliche amministrazioni con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, e attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
