Art. 85 — Trattamento economico conseguente a promozione
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di promozione viene attribuito, nella nuova qualifica, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento. Ai dipendenti promossi il tempo decorso dall'ultimo aumento di stipendio nella qualifica di provenienza e' da computarsi nella nuova qualifica ai soli fini del conferimento dello stipendio piu' favorevole rispetto a quello che si sarebbe determinato per normale progressione nella qualifica di provenienza, salvo a tener conto degli eventuali prolungamenti di cui al precedente art. 60.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art85 · fonte del testo