Art. 90 — Trattamento economico durante le assenze per malattia
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari dell'Azienda, il personale ha diritto, per 180 giorni, all'intero stipendio. I direttori centrali, per il personale delle sedi centrali dei servizi, ed i direttori compartimentali, per il personale dei compartimenti, hanno tuttavia facolta' di disporre la conservazione del trattamento previsto dal comma precedente, per altri 90 giorni, quando concorrano circostanze particolari. Ai fini del computo dei periodi di tempo predetti, si cumulano le assenze che si verificano ad intervalli non superiori a 60 giorni e si escludono le assenze derivanti da causa di servizio, nonche' i periodi di cure concessi al personale per postumi di ferite o di malattie riportate o contratte in guerra o a causa delle operazioni di guerra. I dipendenti assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'azienda li autorizzino a recarsi in altra localita' previamente indicata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art90 · fonte del testo