Art. 26 — Esito del servizio di prova e nomina a stabile
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Al termine del periodo di prova si procede alla nomina a stabile se la prova ha dato esito favorevole e se risultano soddisfatte le condizioni prescritte dall'art. 17. La valutazione del servizio di prova, ai fini del precedente comma, viene compiuta sulla base del rapporto informativo e della nota di qualificazione, che debbono essere compilati, ai sensi degli articoli 70 e 71, al termine del servizio prestato. Le nomine a stabile sono deliberate dalla stessa autorita' cui compete, a norma dell'art. 18, la facolta' di provvedere alla nomina in prova.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
